L’art. 29 II comma  del D.lgs. n. 276/03 nel testo attualmente vigente prevede quanto segue “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.

Con la sentenza n. 18004/19 la Corte di Cassazione ha affermato che gli istituti di previdenza ed assistenza sono titolari di un’obbligazione contributiva autonoma e distinta rispetto a quella retributiva, che si caratterizza per la sua natura indisponibile.

Pertanto, nell’ottica di tutelare la posizione del lavoratore e di rafforzare il nesso causale tra retribuzione dovuta e adempimento dell’obbligo retributivo, la Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione del termine di decadenza biennale, nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza, laddove ad un’effettiva erogazione della retribuzione non segua l’adempimento dell’obbligazione contributiva a causa dell’inerzia  dell’ente previdenziale, che abbia omesso di azionare la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto.

Conseguentemente, il termine di decadenza biennale previsto in relazione alla responsabilità solidale negli appalti fa riferimento solo ai trattamenti retributivi e contributivi suscettibili di essere fatti valere direttamente dai lavoratori. Pertanto, tale termine decandenziale non trova applicazione nei confronti di soggetti terzi, quali gli enti previdenziali, i cui diritti sono soggetti alla sola prescrizione.

(Si allega la sentenza della Corte di Cassazione – sez. lav.- n. 18004 del 04.07.2019)