La Suprema Corte di Cassazione, nella recente ordinanza del 17.09.2019 n. 23153, con riferimento diretto alle molteplici precedenti sentenze sul punto delle Sezioni Unite n.15350 del 2015, n. 6972/2008, nonché, alle successive decisioni della medesima Corte di Cassazione, a riprova della poca chiarezza esistente su concetti di risarcibilità iure hereditatis del danno biologico, danno morale-catastrofale e danno tanatologico, stigmatizza la tipologia dei danni non patrimoniali risarcibili alla vittima di un sinistro, trasmissibili iure hereditatis, nelle due sole figure di danno-conseguenza, ovvero, danno biologico terminale e danno morale soggettivo.

Il danno biologico terminale – e/o – catastrofale viene da un lato identificato in quello liquidabile come invalidità assoluta temporanea con il criterio equitativo puro e/o con le apposite tabelle, mentre, per un altro indirizzo giurisprudenziale, viene specificatamente riferito alla sofferenza provata dalla vittima nella coscienza di morte imminente, durante l’apprezzabile lasso di tempo intercorso dall’evento lesivo.

Nella stessa sentenza a Sezioni Unite n. 15350/2015 che qui si esamina, il danno catastrofale sopra indicato viene riferito avente natura di danno morale soggettivo.

Il punto in analisi riguarda pertanto, nello sviscerato caso concreto esaminato, la sussistenza o meno della risarcibilità degli ulteriori consistenti danni ritenuti ancora dovuti dagli eredi dalla morte della loro congiunta.

Passando quindi all’esame degli importi dovuti in caso di morte di un genitore, stabiliti dal Presidente dott. Damiano Spera, specificatamente nella riunione annuale dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, a commento delle tabelle aggiornate e dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, da trasmettere unitamente ai documenti allegati ai Magistrati del Tribunale e del Distretto, nonché agli Ordini professionali.

Analizzando nel dettaglio che qui interessa, i Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale contenuti nelle suddette tabelle per il caso di morte di un congiunto, emerge come a favore del figlio per la morte di un genitore l’importo complessivo liquidabile spazi da un minimo € 165.960,00 ad un massimo di € 331.920,00, ribadendo comunque che “non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso”.

La suindicata forbice, si badi bene, tiene conto ed inserisce nel computo tutte le tipologie del danno non patrimoniale risarcibili, mentre la parte resta comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno dichiarato subito.

Testualmente, il Presidente dell’Osservatorio di Milano: “I valori indicati in tabella sono infatti quelli medi che, di regola la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti”. “La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”.

“In conclusione si deve affermare che all’onere di allegazione della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere certamente esclusi meri automatismi non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali ex art.111 Cost.”.

Avv. Paola Barbiellini Amidei