Ricorso in cassazione e validità della procura speciale conferita
su foglio separato
Con la pronuncia n. 36057/2022 resa il 9.12.2022 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione confermano la centralità del cosiddetto “criterio topografico” per valutare la sussistenza del requisito di specialità nella procura richiesta ex art. 365 c.p.c, affermando che: ”… a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, chiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purchè da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti”.
Chiamate a risolvere il contrasto tra due differenti indirizzi di cui l’uno, più risalente, volto a valorizzare la posizione topografica quale criterio per definire il requisito di specialità (richiesto dall’art. 365), l’altro, invece, più recente, volto a valutare la specialità della procura sulla base del suo contenuto, le Sezioni Unite hanno confermato il primo dei due orientamenti, facente capo al pronunciamento n. 2642/1998 che, equiparando le diverse modalità di rilascio della procura (a margine, in calce o su foglio separato), considera valido il mandato conferito per il ricorso in cassazione anche se esso non contenga un riferimento espresso alla sentenza da impugnare.
In tal senso depone l’art. 83 c.p.c. (così come modificato dall’art. 1 della l. 141/1997), il quale consente il rilascio della procura oltrechè in calce e a margine dell’atto, anche tramite foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto, donde l’esistenza di una vera e propria presunzione di “unità fisica” in attuazione del principio di conservazione dell’atto, superabile solo in presenza di espressioni che inequivocabilmente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre il ricorso.
E’, dunque, la «posizione topografica» della procura che è idonea, al tempo stesso, a conferire la «certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede».
Alla soluzione raggiunta concorrono i tre ulteriori argomenti:
– innanzitutto, il richiamo alla massima “ubi lex voluit dixit”, desumibile dall’arresto del 2021 in tema di protezione internazionale (cfr. Cass. SS.UU. 1 giugno 2021 n. 15177), che pur non rilevando specificamente nel caso di specie, chiarisce, tuttavia, che ove la legge abbia inteso imporre, per la procura, requisiti più stringenti di quelli normalmente richiesti, lo ha previsto esplicitamente;
– in secondo luogo, il riconoscimento della collaborazione tra Giudice e avvocato quale presupposto indispensabile per l’esercizio della Giurisdizione ed il rimando ai principi di lealtà, fiducia e collaborazione su cui il tale dialogo si fonda, tale da rendere ingiustificata l’opinione di chi abbia “una generale ed immotivata sfiducia nell’operato della classe forense”;
– infine, il rimando alle disposizioni regolatorie del processo civile telematico (destinato a divenire prevalente e poi esclusivo anche per il giudizio di Cassazione) ed il rilievo che la digitalizzazione del fascicolo processuale sia in grado di realizzare la congiunzione idonea a soddisfare il requisito della specialità ai sensi dell’art. 83, comma 3 c.p.c. e 365, poichè favorisce quella incorporazione tra ricorso e procura all’interno di un contesto unitario, costituito dalla c.d. “busta telematica”. Tanto varrebbe sia per la procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale dalla parte, sia per l’ipotesi in cui la procura venga redatta in forma cartacea, sottoscritta dal cliente con firma autografa e successivamente digitalizzata dal difensore con attestazione di conformità all’originale.
L’approdo interpretativo raggiunto non solo ribadisce la centralità del diritto di difesa riconosciuto dagli artt. 24 Cost e 6 CEDU, ma vale, dunque, ad evidenziare il ruolo che il difensore gioca in favore del proprio cliente per garantire che il tale diritto venga concretamente esercitato.