Più violazioni del divieto di accesso nella ZTL: devo pagarle tutte le multe?

Di fronte ad una valanga di verbali di accertamento ricevuti per aver fatto più volte ingresso nella ZTL con un permesso scaduto, la domanda che sorge spontanea è se quei verbali vadano pagati tutti o solo alcuni.

L’art. 198 bis del codice della strada, in effetti, prevede l’unificazione degli illeciti reiterati, commessi in violazione della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo “non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge”.

In tali casi, si ammette il pagamento di una somma di denaro (pari al triplo della sanzione prevista) per il solo illecito considerato principale, restando assorbito il pagamento delle sanzioni relative alle violazioni successive.

Con l’art. 198 bis, il legislatore ha inteso evitare che, a seguito dell’accertamento di più violazioni della medesima norma, commesse anche in tempi diversi, il trasgressore potesse essere oggetto di più sanzioni.

Tuttavia, dopo l’introduzione dell’art. 198 bis, la Circolare del Ministero dell’Interno n. 28964/2022 ha precisato che l’unificazione degli illeciti può trovare concreta applicazione solo per alcune violazioni e che “sono da considerarsi fuori dall’ambito di applicazione della nuova norma le violazioni riguardanti la mancanza di autorizzazione per la circolazione in specifiche aree o tratti di strada come, ad esempio, quelle […] di ZTL”.

La circolare in commento ha, altresì, evidenziato come la nuova norma debba essere letta in relazione all’art. 198 del codice della strada che, in effetti, se al primo comma prevede che, chi commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo; al secondo comma, dispone espressamente che “in deroga a quanto disposto al primo comma, nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso […] soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.

Ecco che, se prima dell’introduzione dell’art. 198 bis, i giudici[1] talvolta annullavano i verbali elevati per plurime violazioni del divieto di accesso nelle ZTL, se gli accessi erano avvenuti a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro; ora, invece, ottenere una declaratoria di annullamento appare impresa più ardua, considerata l’esplicita esclusione di tali violazioni dal campo di applicazione della nuova norma.

 

[1] In applicazione della previsione secondo cui “le violazioni amministrative successive alla prima sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”, cfr. art. 8 bis L. 689/1981