Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) – La dimostrazione dell’avvenuta stipula d’una donazione da parte del debitore costituisce da sola dimostrazione dell’impoverimento del donante
Lo Studio Legale Consolo nell’ambito della sua attività di assistenza in favore di un cliente ha affrontato un giudizio di revocatoria ordinaria avente a oggetto l’atto di donazione di un immobile effettuato dal convenuto-debitore nei confronti di un parente.
Come è noto, i presupposti per l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 e ss. c.c. sono:
- esistenza di un diritto di credito verso il debitore;
- la cd. scentia fraudis, ossia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato (elemento soggettivo);
- il cd. eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall’atto di disposizione del debitore, in modo che sia per il creditore impossibile o più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore (elemento oggettivo).
In tale ambito vi è un importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha confermato che “un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto la dimostrazione dell’avvenuta stipula d’una donazione costituisce da sola dimostrazione dell’impoverimento del donante.
Fornita dunque tale prova dall’attore nel giudizio di revocazione, spetta ai convenuti dimostrare che nonostante la donazione, il patrimonio del donante resta sufficiente a soddisfare il creditore”.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 27 maggio – 3 luglio 2018, n. 17336.
Per gli atti a titolo gratuito:donazioni, fondi patrimoniali, vendite senza pagamento di prezzo (vendite indirette), remissione di debito ecc. se l’atto dispositivo è successivo al debito, il creditore non deve dimostrare la mala fede di chi ha ricevuto l’immobile.
Deve solo dimostrare che il debitore poteva conoscere il pregiudizio provocato al creditore con l’atto a titolo gratuito. Cioè che il debitore si è spogliato dell’unico o il principale cespite patrimoniale.
Nel caso oggetto di analisi da parte dello Studio Legale Consolo, la donazione è intervenuta subito dopo la cristallizzazione del debito a carico del successivo donante.
In altri termini, se l’atto è a titolo gratuito la legge preferisce accordare una maggiore tutela al creditore, il quale vuole evitare un danno al proprio patrimonio, piuttosto che al terzo donatario che cerca di realizzare un sicuro vantaggio.
Si cerca, quindi, di rafforzare la posizione del creditore in quanto l’atto di dismissione del proprio patrimonio a titolo gratuito costituisce di per sé un chiaro indice dell’intento fraudolento del debitore che ha come conseguenza l’inversione dell’onere della prova a carico proprio di quest’ultimo.
Sarà infatti a carico del debitore dimostrare che, dopo l’atto di disposizione a titolo gratuito, il proprio patrimonio risulti comunque sufficiente a soddisfare il creditore.
Nel caso giuridico trattato dallo Studio, la controparte debitrice non ha fornito alcuna dimostrazione in merito al mantenimento della propria garanzia patrimoniale, ai sensi dell’art. 2740 c.c., con la inevitabile conseguenza di accoglimento della domanda revocatoria con la contestuale dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore dell’atto dispositivo a titolo gratuito effettuato dal debitore.