Dopo la riforma dell’art.2476 C.C., esistono ancora le società a responsabilità limitata?
La modifica introdotta dall’art. 378 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha innovato non poco la disciplina delle s.r.l..
In materia di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, difatti, l’attuale sesto comma dell’art. 2476 c.c. stabilisce che, come gli amministratori delle s.p.a., anche gli amministratori delle s.r.l. rispondono personalmente verso i creditori sociali in caso di “inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
Ipotesi che ricorre qualora l’amministratore ometta quelle misure atte a scongiurare il rischio di insolvenza in capo alla società. Per comprendere la portata della norma in commento, appare utile esaminare anche l’art. 2086 c.c., il quale impone all’imprenditore (che nelle s.r.l. spesso coincide con la figura dell’amministratore) l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa”, nonché di “attivarsi senza indugio” per il superamento della crisi aziendale.
L’amministratore, in altre parole, è chiamato ad approntare i necessari strumenti di prevenzione della crisi nonché ad intercettarne i relativi sintomi. Qualora dal suo inadempimento a tali obblighi derivi un deficit patrimoniale della società che si traduca in insolvenza, l’amministratore risponderà col proprio patrimonio delle obbligazioni che la società non è più in grado di soddisfare.
L’art. 2476, in ogni caso, fissa una responsabilità “sussidiaria” in capo agli amministratori, posto che il creditore dovrà, in via preventiva, tentare di soddisfare le proprie ragioni sul patrimonio sociale e, se risultato incapiente, aggredire il patrimonio personale dell’amministratore responsabile dell’incapienza.
Il sesto comma dell’art. 2476 c.c., come riformulato dal d.lgs. n. 14/2019 ha, dunque, portata estremamente innovativa, tuttavia, non così rivoluzionaria come si sarebbe portati a pensare.
Già in passato, difatti, nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza di legittimità riteneva applicabile anche alle s.r.l. la disciplina dettata dagli artt. 2394 e 2394 bis c.c. per le società per azioni.
Non solo ma, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di merito, il ricorso all’analogia poggiava sulla considerazione per cui, “la disciplina della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali nelle società per azioni trovava stessa ratio nella società a responsabilità limitata”; “in caso contrario” prosegue il Tribunale di Roma “quest’ultima avrebbe costituito l’unico tipo societario che prevedeva la responsabilità limitata senza alcun contrappeso in termini di responsabilità verso i creditori sociali” (Trib. Roma, sez. spec. Impresa, sentenza del 20.04.2020).