In materia di diffamazione la Cassazione può valutare l’offensività delle frasi ritenute lesive per l’altrui reputazione
Compreso chiaramente lo spirito fortemente deflattivo che ha motivato il Legislatore nell’emanare la nota Legge n. 199/2022, si intende fornire una chiara e schematica rappresentazione dei vincoli di inammissibilità/impugnabilità/improcedibilità che coinvolgono gli atti di impugnazioni delle sentenze penali.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini dell’impugnazione di una sentenza di primo grado di un Giudice Penale, all’art. 581 cpp sono introdotti tre nuovi requisiti di ammissibilità dell’atto di appello per le quali non è stata prevista alcuna deroga:
- La specificità dei motivi di gravame. Dovrà necessariamente quindi evincersi dall’atto di appello una stretta correlazione tra i motivi e le ragioni di fatto/diritto su cui si basa la sentenza impugnata con riferimento ai singoli capi e punti della sentenza impugnata (comma 1 bis);
- il deposito, congiunto all’atto di appello, dell’elezione o della dichiarazione di domicilio ai fini di non inficiare il procedimento di notificazione del decreto di citazione (comma 1 ter);
- in caso di procedimento di primo grado celebrato in assenza dell’imputato il deposito, congiunto all’atto di appello, del mandato difensivo finalizzato a proporre l’impugnazione rilasciato dopo la pronuncia della sentenza cui andrà parimenti allegata la dichiarazione o l’elezione di domicilio (quest’ultima previsione codicistica è stata però già oggetto, come facilmente prevedibile, di lamentata incostituzionalità soprattutto da parte dei difensori d’ufficio e si attenderà quindi il riscontro della Corte Costituzionale in merito) (comma 1 quater).
Il deposito dell’atto di appello, infine, sarà consentito esclusivamente in modalità telematica (tale previsione non è, però, ad oggi ancora entrata in vigore) con trasmissione a mezzo pec presso gli indirizzi di deposito degli atti penali resi già noti e con la previsione, a pena di ammissibilità, di firmare digitalmente tutti gli allegati all’atto di appello (ai fini della verifica di conformità).
IMPROPONIBILITÀ
La riforma normativa in esame ha coinvolto anche le previsioni statuite all’art. 593 cpp, statuendo l’improponibilità dell’impugnazione avverso le sentenze:
- di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
- di proscioglimento (anche in riferimento a sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito della nuova “udienza predibattimentale”) per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o pena alternativa.
IMPROCEDIBILITÀ
Il nuovo articolo 344-bis c.p.p. prevede l’improcedibilità del giudizio di impugnazione per superamento dei termini di durata massima del giudizio di secondo grado.
A codesto principio di improcedibilità nel caso in cui il giudizio di impugnazione non dovesse concludersi entro un termine di durata massima prestabilito e laddove si tratti di impugnazione complessa in riferimento al numero di parti processuali e/o dei capi d’imputazione e/o della complessità delle questioni di fatto o di diritto, il Giudice potrà comunque disporre delle deroghe con ordinanza motivata che risponda sostanzialmente a tre requisiti prestabiliti:
- un’unica proroga di un anno per il procedimento di appello e di sei mesi per il giudizio in Cassazione;
- per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, violenza sessuale aggravata e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non sono previsti limiti di deroghe e di tempistiche laddove sussistano comunque i requisiti di complessità della fattispecie al vaglio;
- per i delitti aggravati dal metodo mafioso ex art. 416 bis co 1 cp, il termine massimo, ai fini della procedibilità è di tre anni in appello e di un anno e sei mesi in Cassazione.
La mannaia dell’improcedibilità non inficia comunque le sentenze di condanna, anche generica, ai fini delle statuizioni sugli effetti civili che potranno, dunque, essere poi valutati nelle più idonee sedi giudiziarie.