Inammissibilità della prova testimoniale in ambito assicurativo ai sensi della legge n. 124/2017. Una delle prime applicazioni giurisprudenziali della norma (sentenza gdp di cosenza n. 1111/2020)

Quella in oggetto è sicuramente una delle prime pronunce di merito in materia dopo l’introduzione della legge del 4.08.2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ha stabilito importanti novità in materia di sinistri stradali, con particolare riferimento ai presupposti di ammissibilità dei testimoni.

Precisamente tale legge ha introdotto nel Codice delle Assicurazioni i nuovi commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell’articolo 135 relativi alla prova testimoniale.

Nella fattispecie, in caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare già in fase stragiudiziale, attraverso l’indicazione nella denuncia di sinistro, ovvero nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione. In mancanza di indicazione dei testimoni negli atti suddetti, sarà onere dell’impresa di assicurazione farne espressa richiesta all’assicurato, con avviso delle conseguenze processuali della mancata risposta (ossia l’inammissibilità della prova per testi). L’impresa di assicurazione deve inviare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. L’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo ai termini suddetti comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Alla regola di inammissibilità su esposta, si fa eccezione in due casi: quando il nome dei testimoni risulta già dai verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente; ovvero quando risulta comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

La sentenza che si commenta (Gdp di Cosenza, sentenza n. 1111/2020) riguarda un sinistro stradale denunciato alla compagnia con lettera di richiesta danni nella quale si faceva espressamente menzione della circostanza che all’occorso non avevano assistito testimoni né era intervenuta alcuna autorità.

Il Giudice di Pace di Cosenza, quindi, nella persona della dott.ssa Paola Lanzillotti, in applicazione della citata normativa, ha ritenuto perfezionata la condizione di inammissibilità della prova testimoniale posta dalla norma; in particolare rilevando che la lettera di richiesta danni – con la quale il danneggiato escludeva la presenza di alcun testimone agli eventi – abbia rappresentato il primo atto formale di denuncia del sinistro al quale necessariamente doveva essere ricondotto l’obbligo scaturente dalla citata normativa; non ricorrendo inoltre l’ipotesi eccezionale prevista dalla norma al comma ultimo dell’art. 3 ter, non essendo intervenuto alcun agente per la rilevazione del sinistro.

In tale precisato contesto, quindi, il Giudice ha tratto a carico dell’attore le conseguenze di inammissibilità della prova per testi articolata per la prima volta nel successivo giudizio instaurato ai danni della Compagnia.

Il Giudice infatti ha rigettato espressamente ogni diversa interpretazione della normativa, stabilendo il principio per cui, se in fase stragiudiziale il danneggiato richiedente esclude espressamente l’esistenza di testimoni ovvero l’intervento di autorità, nessun obbligo può scaturire in capo alla Compagnia in termini di ulteriore accertamento sui fatti, dovendosi ritenere la Compagnia sollevata a questo punto dall’onere di dover sollecitare al danneggiato richiedente l’indicazione di testimoni entro i termini e con le modalità indicate dalla norma; tale onere, invero, secondo il Giudice di Pace di Cosenza, scatta per la Compagnia, solo ove la circostanza della presenza o meno di testimoni al sinistro sia stata omessa del tutto, ma non come nel caso di specie in cui il danneggiato aveva espressamente escluso la presenza di testi nel primo atto formale di denuncia.

Di certo, nella valutazione della novità posta dalla disposizione di legge, non è sfuggita al Giudice l’unica valvola di sfogo – rimessa inevitabilmente al suo apprezzamento -prevista dal comma 3-ter in base al quale «il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3 bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione».

Ma la decisione in commento conferma il rigore applicativo della norma, in considerazione delle peculiarità del caso, scelto dal Giudice in aderenza allo spirito della legge stessa.

Si tratta senza ombra di dubbio di una primissima applicazione giurisprudenziale della novità posta dalla disposizione di legge e senz’altro una pronuncia che fa breccia nel più ampio tentativo perseguito dal Legislatore di arginare il fenomeno delle cd. “truffe assicurative” ma che, allo stesso tempo, richiama alta l’attenzione sulla importanza della completezza del primo atto formale di denuncia del sinistro alla Compagnia e sulle conseguenze di inammissibilità della prova per testi nell’ambito di un successivo procedimento giudiziale.