Una recentissima sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – (sent. n. 2145 del 2 marzo 2020) ha ridefinito i confini dell’offerta al pubblico in relazione alla proposta di incentivo all’esodo rivolta al personale di una nota Società, che si occupa della costruzione e manutenzione della rete stradale.

Nello specifico, il Giudice Cerroni, aderendo alla tesi difensiva prospettata dalla Studio legale Consolo ha escluso che “l’opportunità di esodo volontario anticipato” potesse caratterizzarsi come offerta al pubblico, vista l’assenza di elementi necessari ad individuare i destinatari. Nella predetta proposta di incentivo all’esodo si faceva, infatti, genericamente riferimento “al personale con almeno 56 anni di età” richiamando, anche, “eventuali particolarità specifiche”.

La tesi difensiva prospettata dallo Studio Legale Consolo, poi condivisa dal Tribunale di Roma, si incentrava sulla sussistenza di un invito ad offrire, ovvero di un invito, rivolto a una generalità di persone, a formulare proposte contrattuali o a iniziare trattative per la conclusione di un determinato negozio (risoluzione anticipata del rapporto di lavoro).

Tale invito, essendo incompleto (non conteneva, infatti, gli essentialia negotii), non si poteva considerare proposta contrattuale in senso stretto, ovvero non era sufficiente che intervenisse una semplice accettazione per potersi ritenere realizzato l’accordo. In questo aspetto si differenziava, pertanto, dall’offerta al pubblico, così come dedotta da controparte.

Nel caso de quo, l’incompletezza dell’invito era rappresentata dal riferimento alla prossimità al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata. Tale aspetto, quindi, indicava un elemento indeterminato e soggetto a valutazione successiva da parte della Società.

Nel caso de quo, quindi, il Giudice ha statuito che la citata “indeterminatezza si riverbera(va) sul contenuto stesso del contratto, perchè incide(va) proprio sui requisiti necessari degli aspiranti per accedere all’esodo incentivato”.

La sentenza in commento assume particolare rilevanza trattandosi di uno dei primi precedenti su una tematica che riguarda una vasta platea di dipendenti.

Si allega la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – n. 2145/20 del 2 marzo 2020.