Interruzione del processo civile: la dichiarazione dell’evento morte mediante note scritte
La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 16797 del 24 maggio 2022, si è pronunciata sulla questione della decorrenza del termine per la prosecuzione o riassunzione del processo a seguito di interruzione per morte della parte costituita.
La questione si poneva nell’ambito di un giudizio giunto in grado di appello in cui veniva disposto lo svolgimento dell’udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, in applicazione della normativa per il contrasto all’emergenza da Covid-19.
In particolare, ha statuito la Corte che l’evento della morte della parte costituita, dichiarato in udienza, produce, ex art. 300, c. 2, c.p.c., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, ed il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti. Lo svolgimento dell’udienza in forma cartolare, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nelle modalità previste dalle disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica, non esclude la configurabilità della dichiarazione che, ex art. 300 c.p.c., comporta l’interruzione del processo, ove sia finalizzata al conseguimento di tale effetto.
Pertanto, il conseguente termine di tre mesi per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, in occasione del quale si realizza la conoscenza legale dell’evento interruttivo, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dell’organo giudicante dichiarativo dell’intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva.