La compensazione nel fallimento e nel concordato preventivo
L’art. 168 l. fall. stabilisce una netta linea di demarcazione tra crediti antecedenti e successivi all’introduzione della procedura fallimentare, ponendo però l’accento anche sul fatto o atto costitutivo a fondamento del credito stesso.
Questa stessa demarcazione trova applicazione anche in tema di compensazione dal delineato combinato disposto dell’art. 169 l. fall che richiama espressamente l’art. 56 l.fall.. Tale articolo riconosce ai creditori il diritto di compensare i loro debiti verso il fallito con crediti maturati verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
In altre parole, secondo la giurisprudenza maggioritaria, ai creditori per titolo o causa anteriore è consentito operare una compensazione con i rispettivi debiti verso il fallito, a condizione che la situazione estintiva delle obbligazioni contrapposte, quand’anche sopravvenuta alla dichiarazione del fallimento, a sua volta tragga titolo o causa anteriori al fallimento ( Cass. n. 1895/2010).
Sempre in base alla giurisprudenza, inoltre, questo stesso regime è ritenuto applicabile al concordato preventivo, dovendosi in tal caso assumere il deposito della domanda di concordato quale limite temporale oltre il quale le nuove obbligazioni assunte verso il debitore – il cui fatto genetico intervenga successivamente alla domanda – non sono suscettibili di estinguere per compensazione i credito pregressi (Cass. n. 24046/2015 e n. 825/2015).
Nel concordato preventivo, quindi, la compensazione determina – a norma del combinato disposto degli artt. 56 e 169 l. fall. – una deroga al principio di par conditio creditorum ed è ammessa nella sola ipotesi che il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domando di concordato.