Art. 543 c.p.c.: le novità del pignoramento presso terzi integrate dall’ultima Circolare del Ministero della Giustizia del 12 dicembre 2022
L’Art 543 cpc regola le procedure del Pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
A giugno 2022 è entrata in vigore una nuova formulazione dell’articolo che introduce ulteriori adempimenti per il creditore. E’ opportuno ricordare che il pignoramento presso terzi è una procedura attraverso cui il creditore procede per recuperare i crediti presso il debitore, i quali sono in possesso di un altro soggetto.
Presuppone, quindi, che siano coinvolti tre parti: il creditore, il debitore e il terzo pignorato (debitor debitoris).
Quest’ultimo può essere, per esempio, la banca, l’ufficio postale, l’istituto di previdenza, il datore di lavoro.
I terzi pignorati possono essere anche più di uno, anzi non è affatto infrequente che il creditore proponga il pignoramento nei confronti di una pluralità di terzi.
Il creditore, al fine di procedere al recupero in via esecutiva di quanto dovuto dal proprio debitore, dovrà come noto ricorrere al Giudice dell’Esecuzione munito del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento presso terzi. Quest’ultimo atto dovrà essere notificato al debitore ed al terzo o i terzi soggetti pignorati.
Una volta riconsegnato l’atto di pignoramento notificato da parte dell’Ufficiale Giudiziario, il creditore procedente entro il termine perentorio di 30 giorni ha l’onere di iscrivere a ruolo la procedura esecutiva.
La riforma dell’Art 543 cpc prevede a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi.
A partire dal 22 giugno 2022 deve, infatti, notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato.
La prova di tale avvenuta notifica dovrà, poi, essere depositata nel fascicolo della procedura esecutiva entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento presso terzi. Quindi non entro la data di udienza, che verrà in via definitiva fissata dal Tribunale, bensì entro la data di udienza che l’avvocato indicherà nell’atto di pignoramento.
La recente Circolare del Ministero della Giustizia del 12 dicembre 2022 ha, da ultimo, precisato che “l’avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentite a legislazione vigente: a mezzo di notifica in proprio (non necessitando alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), a mezzo di notifica pec e, infine, anche a ministero dell’Ufficiale Giudiziario con iscrizione dell’atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod. A/ter (se trattasi di materia di lavoro)”.E’ bene precisare che “la mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.