L’errata indicazione dell’ISC/TAEG non comporta la nullità del mutuo fondiario
L’ISC – Indicatore Sintetico di Costo (come il TAEG – Tasso Annuale Effettivo Globale), introdotto dalla Delibera CICR 04.03.2003, è un indice comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia, la quale, nella modificata Circolare n. 229/99, ha prescritto la menzione di tale “voce” nel contratto e nel documento di sintesi di mutui e altri finanziamenti, ai fini della trasparenza bancaria.
Non si tratta di un tasso determinativo dell’interesse o di una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma costituisce uno strumento riassuntivo con una funzione meramente informativa, finalizzata a rendere edotto il cliente circa il costo totale effettivo dell’operazione creditizia, prima di accedervi.
In altri termini, l’ISC non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale: di conseguenza, non assurge a regola d’invalidità del contratto, ai sensi dell’art.117, comma 6, TUB che, invece, si riferisce solo a “tassi, prezzi e condizioni”.
Pertanto, l’erronea quantificazione del TAEG/ISC non può che tradursi in una mera violazione dell’obbligo informativo, inidonea, in quanto tale, a determinare alcuna invalidità contrattuale (tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma possibile fonte di responsabilità contrattuale dell’intermediario a fini risarcitori.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Taranto con la sentenza n. 864 del 12 Aprile 2021, all’esito di un giudizio promosso da un correntista nei confronti dell’istituto di credito per ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto per indeterminatezza dei tassi di interesse, e la rimodulazione del mutuo da oneroso a gratuito in applicazione della sanzione di cui all’art. 1815 cc.