Mercato Elettrico, esatta individuazione del soggetto passivo

Nel Mercato Elettrico, la corretta individuazione del soggetto contro cui agire per la tutela di un proprio diritto può risultare non propriamente facile, con evidenti conseguenze sia sull’effettiva risoluzione del proprio problema che sulla tempistica di tale soluzione.

L’attuale assetto normativo, introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 16.3.1999, n. 79 in attuazione della Direttiva comunitaria 96/92/CE, ha soppresso il monopolio sulle varie attività che compongono il settore elettrico, con conseguente liberalizzazione di alcune di esse svolte, pertanto, da una pluralità di operatori.

Più nello specifico, il Mercato Elettrico si compone di quattro principali attività:

  1. a) la produzione di energia elettrica;
  2. b) la trasmissione, cioè il trasporto dell’energia elettrica
  3. c) la distribuzione di energia elettrica;
  4. d) la vendita ai clienti;

In sostanza, l’attività di produzione di energia elettrica viene svolta da una molteplicità di soggetti che conferiscono detta energia alla Rete di Trasmissione Nazionale, gestita dal G.R.T.N. (di proprietà esclusiva dello Stato) che a sua volta fornisce l’energia, da chiunque prodotta, ai numerosi Distributori, concessionari dei singoli Comuni, per la consegna agli utenti finali.

Tale breve ricostruzione appare necessaria al fine di definire le effettive competenze ed il contenuto delle obbligazioni facenti capo ad ogni soggetto operante nel settore che, per quello che qui interessa, è inerente alla distribuzione e alla vendita, attività più a stretto contatto con gli utenti finali.

Rientrano nella competenza della distribuzione le problematiche relative a nuovi allacciamenti, interruzioni di fornitura, malfunzionamenti o cambi del contatore ed errori di lettura sui consumi reali e/o stimati. Per tali ipotesi, pertanto, il soggetto passivo contro cui agire sarà il distributore territorialmente competente per ciascun ambito comunale (a titolo esemplificativo e-distribuzione s.p.a. oppure a-reti s.p.a.).

Il settore vendite, che stipula i contratti direttamente con l’utente finale (sempre a titolo esemplificativo Enel Energia s.p.a. oppure Acea Energia s.p.a.), è chiamato ad un’attività residuale legata esclusivamente ad aspetti di fatturazione, come un doppio addebito per il medesimo periodo.