Mutui con piano di ammortamento alla francese: mancata indicazione del regime finanziario applicato
“La mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi passivi all’ interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” ed il regime di capitalizzazione “composto” siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integra oppure no un’ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell’articolo 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385 del 1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione”?
Questa è la questione di diritto che il Tribunale di Salerno, con l’ordinanza del 19 luglio 2023 pronunciata ai sensi dell’art. 363 bis cpc, ha sottoposto alla Suprema Corte di Cassazione per un intervento chiarificatore.
Il giudice salernitano, evidenziando che la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi presentando uno spiccato carattere di serialità, ha esposto le due tesi contrapposte che sono attualmente oggetto di forte discussione negli Uffici Giudiziari di primo e secondo grado.
Secondo una prima interpretazione, dall’omessa indicazione del regime finanziario applicato al mutuo non deriverebbero conseguenze di sorta, né in punto di determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto del contratto, né tantomeno con riguardo alla trasparenza bancaria (come mancata indicazione, a norma del quarto comma dell’articolo 117 T.U.B., del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati).
Infatti, da una parte, ogni qual volta il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente/mutuatario, potrebbe ritenersi che questi possa evincere comunque la modalità di ammortamento (e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l’obbligazione restitutoria), anche attesa la natura negoziale del piano di ammortamento che, dunque, fa parte del regolamento contrattuale (Cass. Civ., n. 23972/2010). Dall’altra parte, avuto riguardo al rispetto della trasparenza bancaria, potrebbe ritenersi che la mancata indicazione della modalità di ammortamento non possa risultare pregiudizievole per il cliente in termini di “prezzo” e “condizioni praticati” a norma dell’art. 117, comma 4, T.U.B., riguardando esclusivamente la composizione delle singole rate, e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione (ad esempio, “alla francese”), la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili “ex ante” dal cliente.
A tale impostazione si può però contrapporre un’altra ricostruzione ermeneutica, secondo cui la mancata indicazione della modalità di ammortamento del prestito incide in termini di validità del contratto di mutuo bancario, poiché la determinatezza/determinabilità della stessa, ancorché astrattamente evincibile dalla lettura del piano di ammortamento (es., “a rate costanti”, come in quello c.d. “alla francese”) e dalle singole clausole recanti le condizioni economiche (purché comprensibili), ed in grado di prevedere e descrivere “ex ante” il criterio per determinare con esattezza ed in modo univoco gli importi che da essa discenderanno, risulta una soluzione difficilmente praticabile in concreto. Infatti, nell’ambito dei rapporti bancari, il cliente è normalmente privo del necessario bagaglio di conoscenze tecniche indispensabili per comprendere la reale portata economica delle singole clausole che va a sottoscrivere, stante l’elevato tasso di tecnicismo della materia, connotata dall’irrinunciabile ricorso a formule matematico-finanziarie, di talché la determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto potrebbe restare tale solo “sulla carta”, oltre ad esservi una ontologica disparità di forza contrattuale tra clienti, “contraenti deboli” per antonomasia, e gli Istituti di credito (i quali predispongono i contratti secondo lo schema dei moduli e dei formulari per adesione di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.) e, dall’altro lato, che costituisce obbligo “ex lege” per le Banche quello di rendere i clienti edotti, in modo chiaro e comprensibile, di quelli che sono il tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, così da mettere gli stessi in condizione di determinarsi consapevolmente circa le loro scelte contrattuali e di comprendere pienamente la portata, giuridica e, soprattutto economica, delle loro decisioni.
In questa prospettiva, dunque, la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” con applicazione del regime di capitalizzazione “composto” non sarebbe priva di conseguenze; infatti, essa può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per il cliente, specialmente allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo “composto”) e poi la sorta capitale; di talché anche la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” costituirebbe un “prezzo”, un “costo”, che va esplicitato chiaramente all’ interno del contratto bancario, in ossequio al disposto del quarto comma dell’articolo 117 T.U.B.
Illustrate le due tesi contrapposte, non resta che attendere l’intervento chiarificatore della Suprema Corte.