Ai sensi dell’ art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010, “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”, disciplinato dal medesimo d.lgs. o uno degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dalle normative di settore.

L’esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il comma 4 dell’art. 5 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria “non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.

L’esclusione del procedimento monitorio dall’obbligo della mediazione preventiva è giustificato dal fatto che si tratta di un accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva, e quindi caratterizzato da un contraddittorio differito, che mira a consentire al creditore di costituirsi rapidamente un titolo esecutivo.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia, nessuna disposizione individua chiaramente quale soggetto, tra debitore opponente o creditore opposto (originario ricorrente in sede monitoria), sia la parte su cui grava l’onere di promuovere la mediazione.

Stante la presenza di un acuto contrasto nella giurisprudenza di merito sul punto, è finalmente giunto il parere della Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 19596/2020, pubblicata lo scorso 18 settembre, ha condotto finalmente al capolinea la questione relativa a quale soggetto spetti l’onere di introdurre il procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo: «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 – bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

A fondamento dell’orientamento fissato dalle Sezioni Unite, si richiama tra le altre l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, che fissa l’obbligo di specificare nella domanda di mediazione le ragioni della pretesa, rendendo pacifico che debba essere l’attore a provvedervi, essendo lui ad assumere l’iniziativa processuale.

La Corte spiega che la necessità di porre l’attenzione sulla natura sostanziale della parte opposta (creditore), che mantiene l’interesse ad azionare il diritto in sede giudiziale.

Ad ulteriore conferma di quanto già esposto, si richiama l’art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo di cui sopra, che pone l’onere di esperire il tentativo di mediazione a carico di “chi intende esercitare in giudizio un’azione”.

Si allega la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 19596/2020 del 18 Settembre 2020.