Trasferimento d’azienda in crisi e diritto di assunzione
Il consolidato orientamento della Suprema Corte riconosce il diritto all’assunzione alle dipendenze dell’azienda cessionaria, in forza di un accordo collettivo concluso dalle parti sociali che non indichi nominativamente i lavoratori da assumere, al dipendente che dimostri il possesso dei requisiti richiesti dall’accordo stesso.
Nell’ordinanza n. 21450/2022 la Suprema Corte ha risolto un caso riguardante un accordo sindacale che prevedeva l’obbligo dell’impresa subentrante di assumere un ingente numero di dipendenti della Società cedente, sottoposta ad amministrazione straordinaria, da individuarsi dando prevalenza a profili professionali che fossero risultati coerenti con il nuovo piano industriale ed applicando, in via residuale, i criteri della localizzazione, dell’anzianità aziendale e dei carichi di famiglia.
La Cassazione ha confermato che gli accordi traslativi in deroga all’art. 2112 c.c., vadano qualificati come contratto a favore di terzi, opponibile alla società subentrante soltanto se i beneficiari dell’accordo sono individuati o individuabili.
Conseguentemente, il lavoratore è tenuto a dimostrare che, sulla base dei criteri indicati nell’accordo, la scelta doveva ricadere – tra gli altri beneficiari – sulla sua persona.
Alla luce di quanto sopra, risulta necessario che i criteri di individuazione del personale beneficiario dell’assunzione presso l’azienda subentrante siano chiari, univoci e non discriminatori.